Statuto fondazione di partecipazione

Parte I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - Denominazione 1

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il Codice del Terzo Settore, d’ora innanzi "CTS") è costituita, per iniziativa del Fondatore Promotore - Western Engineering S.r.l., la Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE RETE VERDE ITALIA ETS" (di seguito anche solo indicata come Fondazione e/o CER), quale Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 199/2021, avente finalità anche di pubblica utilità per la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l’autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto, con l’ambizione e la prospettiva di svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale ed operare su una o più Aree di Mercato, conformemente alla normativa in materia, alle regole operative e ai chiarimenti del GSE. 2. La Fondazione persegue le finalità prescritte dal D.lgs. n. 199/2021 e dalla disciplina del relativo settore e, in conformità ad essa, non ha prevalente scopo di lucro, né l’obiettivo principale di realizzare profitti finanziari e non può distribuire utili. 3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d’ora innanzi "lo Statuto"), dal CTS, dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi "la Normativa Applicabile"). 4. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 5. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti all’organizzazione ed all’attività della Fondazione.

Art. 2 – Sede e durata 1

La Fondazione ha sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) all'indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 2. La Fondazione opera sull’intero territorio nazionale come suddiviso nelle diverse Zone di Mercato, come individuate in base alla normativa vigente in materia, nell’ambito delle quali avrà facoltà di costituire una pluralità di configurazioni CACER per avere accesso, sussistendone le condizioni di legge e/o di regolamento, al servizio dell’autoconsumo diffuso. 3. La Fondazione, al fine di assicurare l’attuazione delle proprie finalità, ha facoltà di trasferire la propria sede sociale e di istituire e/o di sopprimere ovunque unità locali operative, uffici e/o sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e stabilimenti anche in funzione della migliore gestione delle singole configurazioni all’interno delle differenti Zone di Mercato individuate sul territorio nazionale. 4. Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione. 5. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2,3,4,9,18 e 118 comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a: (i) perseguire il bene comune; (ii) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona. 2. La Fondazione promuove la diffusione dei modelli di condivisione di autoconsumo di energie rinnovabili nella ferma convinzione, in particolare, che tali modelli (con specifico riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili), nella loro capacità di sintesi di benefici ambientali, economici e sociali, siano strumenti necessari per la realizzazione della transizione energetica e, conseguentemente, di un nuovo modello socio-economico sostenibile idoneo a valorizzare e promuovere i diritti dei cittadini appartenenti alle presenti e future generazioni, così come sancito dalla Costituzione italiana, con particolare riferimento all’art. 9 Cost.. 3. La Fondazione si propone di operare su tutto il territorio nazionale, impegnandosi a massimizzare i benefici ambientali, economici e sociali in ogni Zona di Mercato in cui opera, valorizzando le straordinarie peculiarità dell’Italia, che grazie alle sue caratteristiche geografiche e climatiche si presta in modo naturale alla promozione delle energie rinnovabili e a rendersi protagonista nell’attuazione delle strategie e degli obiettivi del Green Deal Europeo. 4. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni o servizi, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. 5. La Fondazione, quale Comunità Energetica Rinnovabile, persegue in modo particolare scopi di aggregazione di configurazioni di CACER volte alla condivisione di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile, cosi come previste dall’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/RIEEL, in conformità alle Regole Operative del GSE redatte in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (cd. Decreto CACER) e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (cd. TIAD) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e comunque in conformità alla normativa e/o disciplina regolamentare pro tempore vigente. 6. La CER, caratterizzata dal presente Statuto, anche nella consapevolezza che l’auspicabile maggiore aumento di soggetti membri delle CACER potrà rafforzare tale modello di condivisione di autoconsumo diffuso, può identificare nell’ambito del territorio italiano e di ciascuna differente Zona di Mercato, una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un’area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell’autoconsumo, definiti “configurazioni”. Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un’unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l’autoconsumo diffuso. 7. L’oggetto sociale prevalente della Fondazione è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari fermo restando che essa non ha prevalente scopo di lucro. 8. Con particolare riferimento alla lotta alla povertà energetica, la Fondazione si propone di realizzare il principio racchiuso nell’art. 31 comma 1, lett. d) di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n 199, secondo cui «la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)».

Art. 4 - Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale: a) la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021; b) organizzazione della condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione oppure nella disponibilità o sotto il controllo della stessa ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021; c) gestione dei rapporti con il GSE; d) monitoraggio della produzione e dei consumi dei propri partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione; e) accesso agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i partecipanti alla CER, permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione; f) ripartizione dei benefici economici tra i partecipanti nel rispetto delle modalità definite nell’apposito regolamento; g) produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell’energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021; h) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. 199/2021; i) accesso a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornitura dei servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione; j) stipulazione di atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; k) partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; l) destinazione dell’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Appendice B del D.M. Cacer, ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; m) organizzazione di eventi finalizzati alla promozione, confronto e informazione aventi ad oggetto i temi concernenti l’attività della fondazione e, in generale, la diffusione della cultura delle energie rinnovabili nella prospettiva necessaria e sempre più consapevole della transizione energetica e valorizzazione del territorio nazionale nella particolare propensione alla diffusione di tali energie rinnovabili nella prospettiva necessaria e sempre più consapevole della transizione energetica (e nella consapevolezza che l’Italia può rappresentare un territorio fondamentale per la transizione energetica di tutta l’Europa).

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività diverse rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale e precisamente le attività di: a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; b) individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee; c) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati; d) promozione e collaborazione nell’ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con i propri scopi; e) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.); f) promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; g) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione; h) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica; i) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6 comma 1 CTS. 2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo. 3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili. 4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell’art. 119, DL 34/2020 e dell’art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l’acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo alla circostanza che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente. 5. La Fondazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia

Parte II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito: a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, di titoli, di beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità e/o apporti impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della costituzione ovvero successivamente dal Fondatore Promotore o dai Partecipanti; b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Art. 8 - Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da: a) la Quota Annuale e la Quota Iniziale, ove non destinate dal Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio della Fondazione; b) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione; c) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; d) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione; e) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti; f) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti; g) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti; h) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,nonché ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio. 2. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati. 3. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’articolo 7 comma 2 CTS. 4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione. 5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l’esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo. 3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali. 4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata. 5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. 6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio. 7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge,a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 - Ruolo del Referente e modalità di ripartizione degli incentivi

1. La Fondazione, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, assume il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l’altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell’energia. Resta ferma la facoltà della Fondazione di attribuire l’incarico di Referente a soggetti aventi le caratteristiche individuate dalla normativa di settore ovvero a produttore/i, membro/i della CER, a cliente/i finale/i, membro/i della CER, a produttore/i “terzo/i" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti/no essere ESCO certificata UNI 11352, come individuati dal Comitato di Gestione in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento. 2. Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell’energia sono riportate nel Regolamento adottato dal Comitato di Gestione ai sensi delle previsioni dello Statuto. 3. In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell’energia assicura che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al seguente comma, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. 4. Il valore soglia di cui al precedente comma 3, definito nel Regolamento di cui al comma 2, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Parte III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 11 - Fondatore Promotore

1. È Fondatore Promotore della Fondazione la Società Western Engineering s.r.l.

Art. 12 - Partecipanti

1. Sono Partecipanti alla Fondazione (al singolare, il “Partecipante”) i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione ed i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante. 2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile). 3. La Fondazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Partecipante ogni soggetto che ne faccia domanda (d’ora innanzi, la “Domanda”), dichiarando di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della Fondazione, nonché la Normativa Applicabile. 4. L’assunzione della qualità di Partecipante consegue all’accoglimento della domanda di ammissione (d’ora innanzi, la “Domanda”) proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della Fondazione, nonché la Normativa Applicabile. 5. L’organo preposto all’esame, all’approvazione ed al respingimento della Domanda è il Comitato di Gestione, cui essa va indirizzata. La disciplina delle domande di ammissione è contenuta nel Regolamento della Fondazione. 6. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a), di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 199/2021, che condividono le finalità della Fondazione. 7. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale. 8. L’assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Comitato di Gestione (definita “Quota Iniziale”) secondo quanto previsto nel Regolamento della Fondazione.

Art. 13 - Prerogative ed obblighi contributivi dei Partecipanti alla Fondazione

1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile. 2. Inoltre, i Partecipanti: a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia; b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell’immissione in rete e della valorizzazione economica dell’energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento. 3. Le eventuali modifiche dell’entità e della misura delle contribuzioni previste al punto che precede sono deliberate dal Comitato di Gestione e saranno esigibili al primo gennaio dell’anno di riferimento e saranno dovute dai Partecipanti presenti a quella data.

Art. 14 - Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, salvo quanto espressamente previsto negli accordi con la CER aventi ad oggetto la messa a disposizione dell’impianto. 2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 15 - Esclusione

1. L’Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti. 2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali. 3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di: a) trasformazione, fusione e scissione; b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; c) apertura di procedure di liquidazione. 4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di: a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente e sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di Partecipazione del Partecipante medesimo all’organizzazione e all’attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

Art. 16 - Diritti ed obblighi degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. 2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione. 3. L’esclusione e il recesso non estinguono gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia dell’esclusione o del recesso.

Parte IV

ORDINAMENTO

Art. 17 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, "gli Organi"): a) il Presidente della Fondazione (d’ora innanzi, "il Presidente"); b) il Consiglio di Indirizzo delle Energie Rinnovabili (d'ora innanzi, il "Consiglio di Indirizzo"); c) il Comitato di Gestione; d) il Comitato Scientifico per la transizione energetica; e) l'Assemblea dei Partecipanti (d’ora innanzi, "l’Assemblea"); f) l’Organo di Controllo. 2. L’elezione degli Organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.

Art. 18 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore Promotore, per la prima volta in atto costitutivo e rimane in carica per 5 (cinque) anni. 2. Ad ogni scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Western Engineering s.r.l. o dai suoi successori a titolo universale o particolare e dura in carica 5 (cinque) anni. Nell’ipotesi in cui la nomina del Presidente da parte del Fondatore Promotore si rendesse impossibile, a titolo esemplificativo in ragione di fallimento, scioglimento e/o estinzione, ad essa vi provvederà il Consiglio di Indirizzo. Alla scadenza del mandato il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore. 3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 4. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo e di ordinaria amministrazione, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa. 5. Più in particolare il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, il Comitato di Gestione, il Comitato Scientifico e l'Assemblea dei Partecipanti; b) verifica e pretende l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione e della Normativa applicabile. 6. Il Presidente può essere riconfermato. Può essere revocato dal soggetto o organo che lo ha nominato solo per giusta causa. 7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, eventualmente nominato dal Comitato di gestione tra i propri membri ovvero, in caso di mancata nomina o di impedimento anche di quest’ultimo, dal componente più anziano.

Art. 19 - Il Consiglio di Indirizzo: Composizione – Nomina – Cessazione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto di tre membri ed è costituito, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da: a) un membro nominato dal Fondatore promotore; b) un membro nominato dall’Assemblea dei Partecipanti. 2. Il primo Consiglio di Indirizzo è composto da tre membri tutti nominati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo. 3. Tutti i componenti restano in carica per 5 (cinque) anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina. Alla scadenza del mandato i componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla nomina dei successori. 4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà il Comitato di Gestione. 5. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa. 6. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 20 - Il Consiglio di Indirizzo – Decadenza ed esclusione

1. L’individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati. 2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo: a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati; b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse. 3. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di indirizzo.

Art. 21 - Il Consiglio di Indirizzo - Poteri e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo: a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5; b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo; d) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni; e) nomina i componenti dell'Organo di Controllo e ne delibera i compensi; f) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie; g) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto; h) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio. 2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per fini istituzionali e per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 22 - Il Consiglio di Indirizzo – Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata. 2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. 3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. 4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l’Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. 5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, quest’ultimo da individuarsi in seno all’Organo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro. 7. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione. 8. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo. 9. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. 10. Per le decisioni di cui all'articolo 21, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti. 11. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 23 - Il Comitato di Gestione – Composizione – Poteri e Modalità di Funzionamento

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente della Fondazione al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione. 2. I componenti del Comitato di Gestione sono così nominati: a) il Presidente e due membri dal Fondatore Promotore; b) due membri dal Consiglio di indirizzo. Nell’ipotesi in cui la nomina dei membri sub a) da parte del Fondatore Promotore si rendesse impossibile, a titolo esemplificativo in ragione di fallimento, scioglimento e/o estinzione, ad essa vi provvederà l’Assemblea dei Partecipanti. 3. Il primo Comitato di Gestione è composto da cinque membri tutti nominati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo. 4. Il Presidente almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti e/o organi competenti le nomine di loro spettanza. Questi devono provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza. 5. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni. 6. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori. 7. Il Comitato di Gestione nomina tra i propri membri, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente della Fondazione. 8. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi. In particolare: a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3 ,4 e 5, dello Statuto con il parere del Comitato Scientifico; b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti; c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell’energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili; d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 14 e 19 e dal presente articolo 23 dello Statuto; e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti; f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto; g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e, quindi, delibera sulle domande di ammissione secondo quanto previsto nel Regolamento della Fondazione; h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione; i) individua il Referente e/o i Referenti della singola autoconfigurazione di consumo. 9. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata. 10. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell’adunanza. 11. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. 12. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l’Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. 13. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 14. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro. 15. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo. 16. Il Comitato di Gestione nomina al proprio interno un segretario della riunione. 17. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato. 18. Per le decisioni di cui al punto 7. lettere c), d) ed e) del presente articolo è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti. 19. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. 20. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere. 21. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per fini istituzionali e per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. 22. I componenti del Comitato di Gestione possono essere riconfermati.

Art. 24 – Comitato di Gestione – Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati. 2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che: a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e del l'art. 3 del D.lgs.39/2013; b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale; d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale; e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione. 3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione. 4. I componenti del Comitato di Gestione di decadono: a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina; b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto; c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato. 5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione. 6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione: a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati; b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse. 7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 25 – L’Assemblea dei Partecipanti

1. Il Fondatore Promotore e i Partecipanti, come definiti agli artt. 11 e 12 dello Statuto, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti i partecipanti. 2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie: a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione; b) procede alle nomine di propria competenza dei membri degli Organi della Fondazione; c) decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti solo su proposta del Comitato di Gestione; d) approva, su proposta del Comitato di Gestione, eventuali ulteriori forme di contribuzione annuale, eventualmente diverse per entità e misura. 3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell’adunanza (anche per l'eventuale seconda convocazione), da comunicarsi senza obblighi di forma, anche sul sito istituzionale della Fondazione Nazionale Rete Verde Italia almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 22. 5. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea dei partecipanti, si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, quest’ultimo nominato all’interno dell’Organo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro. 6. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale; per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa, secondo quanto meglio disciplinato dal Regolamento della Fondazione. 7. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dal Fondatore e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante “fondi speciali”. 8. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità. 9. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione. 10. Ogni membro dell’Assemblea dei partecipanti può farsi rappresentare da altro membro della medesima Assemblea mediante delega scritta. Nessun membro può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 26 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente della Fondazione, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale. 2. Quando si riunisce in video/audio conferenza, il Comitato scientifico, si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, quest’ultimo nominato all’interno dell’Organo. 3. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore. 4. Gli altri membri sono nominati uno dal Consiglio di Indirizzo ed uno dall’Assemblea dei Partecipanti. 5. Il Presidente della Fondazione almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti e organi competenti le nomine di loro spettanza. 6. Questi devono provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza. 7. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati moti vi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni. 8. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori. 9. Il Comitato Scientifico: a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi nella prospettiva necessaria della transizione energetica; b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5. 10. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario. 11. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti. 12. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 22. 13. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 27 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 comma 1 CTS, può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti. 2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti. 3. Il primo Organo di Controllo è composto da un solo membro nominato dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo. 4. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente. 5. I componenti dell'Organo di Controllo possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica. 6. L'Organo di Controllo: (i) controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti; (ii) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione; (iii) esercita anche il controllo contabile della Fondazione; (iv) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; (v) esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa; (vi) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; (vii) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5,6,7 e 8 CTS; (viii) attesta che il bilancio della Fondazione sia stato redatto in confromità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. 7. L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell’Assemblea dei partecipanti, se costituita. Spetta al Consiglio di Indirizzo determinare il compenso dell’Organo di Controllo nel rispetto della “Normativa Applicabile”. 8. Quando l’Organo di Controllo è collegiale, per le riunioni si applicano le disposizioni previste in materia di Comitato di Gestione all’art. 23, punti da 8) a 16), in quanto compatibili e con gli opportuni adattamenti.

Parte V

SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 28 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

1.In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo, all’esito della liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Indirizzo. 2. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

Parte VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e del Codice del Terzo Settore nonché le norme di legge vigenti in materia ed i Regolamenti interni.

F.to Giancarlo Cimini
F.to Giovanni Cimini
F.to Comini Tiberio
F.to Marco Perosa
F.to Massimo Strozzieri
F.to Luciani Fabrizio
F.to Michela Carboni
F.to Luigi Mattioli Teste
F.to Gualdaroni Sonia Teste
F.to Francesca Filauri Notaio